Smaltimento esausti da stampa

Un servizio attivo fin dal 1998

SERVIZIO ECOBOX

Per lo smaltimento degli esausti da stampa

I rifiuti identificati come “esausti da stampa” non sono altro che tutti quei rifiuti provenienti dall’attività di stampa. 

Spesso il produttore, che per legge ha la responsabilità della corretta gestione del rifiuto (legge nell’ art. 16 del D.Lgs. 205/2010 (che modifica l’art. 188 del D.Lgs. 152/2006)) si trova davanti a molte domande, come ad esempio:

  1. Questo tipo di rifiuto è “speciale”?

Le cartucce esaurite ed il toner esausto solitamente contenuto all’interno delle stampanti destinate all’uso casa/ufficio sono rifiuti speciali non pericolosi ma non assimilabili agli urbani e hanno l’obbligo di essere smaltiti con procedure ben precise

  1. Posso smaltirli in discarica?

Le aziende e i titolari di partita iva sono, per legge, soggetti alla gestione onerosa dei rifiuti da stampa, non possono quindi appoggiarsi all’isola ecologica comunale ma devono provvedere allo smaltimento attraverso società autorizzate iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Sepi srl fornisce questo servizio dal 1998.

  1. Dove posso riporre quello che non uso più?

Le cartucce esaurite cosi come il toner esausto devono essere conservate in appositi contenitori detti ECOBOX, destinati a contenere esclusivamente questo tipo di rifiuti.

Tale contenitore dovrà essere dedicato alla singola azienda che ne fa richiesta e andrà svuotato almeno una volta l’anno tramite una società specializzata nello smaltimento e/o recupero di questo materiale.

  1. Quale codice CER andrà indicato?

Secondo la normativa vigente esistono due codici CER:

  • 08 03 17* toner per stampa esauriti contenenti sostanza pericolose
  • 08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

Quest’ultimo codice risulta solitamente il più appropriato per le cartucce esaurite e i toner esausti di cui abbiamo parlato prima.

Indicazione di eventuale pericolosità del prodotto si può trovare all’interno di apposita certificazione solitamente allegata dal fornitore.

Sepi srl può fornire, su richiesta del cliente, analisi chimiche comprovanti la natura del rifiuto, effettuate da centri specializzati.

Quali sono gli adempimenti necessari:

Al momento del ritiro la norma prevede che sia rilasciato al soggetto produttore del rifiuto un Formulario Identificativo Rifiuti (FIR) riportante il Codice Europeo del Rifiuto (CER) debitamente indicato.

Il FIR si compone di 4 copie, la prima rimane al produttore o detentore del rifiuto, la seconda all’operatore dell’impianto che si occupa del recupero/smaltimento, la terza al trasportatore e la quarta copia deve essere restituita al produttore/detentore entro 90 gg dalla presa in carico del rifiuto dall’impianto di conferimento.

Quest’ultima copia, da Gennaio 2018, può essere resa al produttore/detentore anche tramite PEC (indirizzo di posta certificata), come da indicazioni contenute nella Legge di Bilancio (legge n. 205/2017) – Vedi Approfondimenti.

 COME FUNZIONA IL NOSTRO SERVIZIO?

Il servizio prevede la consegna di un ECOBOX GRATUITO, una volta pieno basterà chiamarci e passeremo a ritirarlo fornendo al cliente il FIR (Formulario di Identificazione Rifiuti), con relativo codice CER (Codice Europeo dei Rifiuti) necessari per garantire l’affidabilità dello smaltimento.

Questo documento assicura al produttore che lo smaltitore è in grado di adempiere tutti gli obblighi di legge.

Il servizio NON prevede la sottoscrizione di nessun contratto, il cliente è libero di avvalersene fin quando lo riterrà opportuno e interromperlo semplicemente segnalandocelo, senza temere l’applicazione di nessun costo aggiuntivo.

 

IL NOSTRO CONTENITORE

Realizzato in cartone per essere Eco Friendly, misura 40 x 40 x 71 cm

Dotato di sacco interno da 120 micron appositamente realizzato

(Fino a 5 volte più robusto dei normali sacchi per i rifiuti urbani)

PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI

Chiamaci o compila il modulo, verrai ricontattato dal responsabile del servizio.

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Franca Alterio

Responsabile del servizio Esausti da Stampa

Modulo Servizio Ecobox

4 + 1 =

APPROFONDIMENTI:

  • Restituzione della 4a copia del FIR al produttore/detentore

La Legge di Bilancio (legge n. 205/2017) consente l’invio tramite PEC della quarta copia del formulario identificativo rifiuti (FIR).

La possibilità di trasmissione della quarta copia del FIR attraverso posta elettronica certificata (PEC) è prevista dell’art. 1 comma 1135 della legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio), al punto 3 tale legge dice chiaramente “E’ consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti prevista dal comma 2 dell’articolo 193, anche mediante posta elettronica certificata.” Tale aspetto viene ribadito anche dalla nota del Ministero dell’Ambiente n. 1588 del 31/01/2018 – Vedi Link UtiliQuesta norma si prefigge pertanto di semplificare la gestione dei documenti di tracciabilità dei rifiuti avviando una graduale dematerializzazione degli stessi.

Le imprese e gli operatori hanno pertanto la facoltà di scegliere di quali strumenti e/o modalità avvalersi, documento cartaceo oppure informatico, garantendo comunque la massima tracciabilità dei flussi di rifiuti.

 

LINK UTILI:

LEGGE DI BILANCIO (legge n. 205/2017) – Gazzetta Ufficiale

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 – Gazzetta Ufficiale

DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 – Gazzetta Ufficiale

NOTA DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE – Pdf

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